Le Pubbliche Amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, sono alla pubblicazione e aggiornamento degli stessi [art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013].
L'obbligo di pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all'attività amministrativa, sancito dall'art. 24 citato, riguarda in particolare le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche nonchè gli uffici statistici ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 322/1989, per cui si tratta di dati non di pertinenza di un'Azienda Sanitaria (Intesa del 24/7/2013 della Conferenza Unificata Stato -Regioni per l'attuazione dell'art. 1 c. 60 - 61 della L. 190/2012).