Oneri informativi per cittadini e imprese

Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 12, c. 1bis d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016)

Ultimo aggiornamento: 12/09/2022 17:20:27

A sensi dell'art. 34 c. 1,2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella G.U., gli atti di cui al c.1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'art. 7, c. 2 e 4, della L. 11/11/11 n. 180.

 

La pubblicazione di tali informazioni non è di competenza dell'ASL NO.

 

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