Ultimo aggiornamento: 22/02/2023 08:56:19
Le Pubbliche Amministrazione [art. 42, D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013] che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, sono tenute alla pubblicazione de:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 le Aziende Sanitarie Locali non sono soggette in tale materia ad obblighi di pubblicazione, ad eccezione delle informazioni sulle donazioni "Covid"